Associazioni di volontariato

INFORMATIVA PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

 

Il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) prevede all’art. 373, comma 2 lett. c), l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici.

 

La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 5.8.1997, n. 3973, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18.9.2014, n. 378, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del 2.10.2014, prot. n. 8758, n. 5068/2015 e del 3.6.2019, prot. n. 13878, hanno illustrato i termini e le modalità per la concreta applicabilità della citata previsione normativa, prevedendo che l’esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso/trasporto in emergenza, nonché per il trasporto malati non in emergenza effettuato a titolo completamente gratuito (ossia in assenza di rimborso, chiesto sotto qualsiasi forma, ed in assenza di fattura).

 

In particolare, le fattispecie rientranti nel concetto di soccorso e trasporto in emergenza per cui può essere richiesta l’esenzione sono state individuate dai suddetti provvedimenti nelle seguenti attività:

 

  • servizio 118;
  • trasporto organi;
  • trasporto sangue ed emoderivati in condizione di emergenza;
  • trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purchè il trasporto stesso avvenga nell’ambito delle fattispecie individuate);
  • trasporto neonatale pediatrico;
  • trasporto di pazienti oncologici;
  • trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell’utilizzo di ambulanza da attestazione del centro dialitico;
  • trasporto di pazienti inter – ospedaliero;
  • trasporto di soggetti disabili.

Al fine di permettere l’operatività dell’esenzione in oggetto, le Associazioni, munite di apparato Telepass, potranno autocertificare su una apposita piattaforma web presente sul sito www.telepass.it, tutti i transiti per i quali la vigente normativa riconosce l’esenzione dal pagamento del pedaggio, previa la sottoscrizione di una apposita convenzione con Autostrade per l’Italia S.p.A. e Telepass. S.p.A.

 

Nei casi di veicoli che le Associazioni non hanno dotato di Telepass, i quali pertanto transitano su porte manuali/viacard/casse automatiche, l’operatore del casello autostradale – che non ha la possibilità di verificare se il transito rientra tra quelli previsti in esenzione – richiederà sempre il pagamento del pedaggio; qualora il conducente del veicolo adibito al soccorso non ottemperi la richiesta di pagamento in quanto ritenga che il transito rientri nelle condizioni di esenzione, l’operatore emetterà un rapporto di mancato pagamento invitando il conducente a contattare la Società autostradale per richiedere l’annullamento del mancato pagamento.

 

Analoga procedurà dovrà essere seguita anche in tutti i casi in cui il veicolo adibito al soccorso transiti senza fermata al casello autostradale.

 

Per richiedere l’annullamento del mancato pagamento, l’Associazione dovrà scaricare il modello di autodichiarazione da compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Società con la prescritta documentazione al seguente indirizzo rmpp.t1@itpspa.it.

Documenti

Come aderire al servizio Telepass

Modulo di autodichiarazione